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Ordinanza — n. 21291/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to valid waiver of the right to appeal after filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mirko Corsano inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant had validly waived his right to appeal after submitting the request, rendering the subsequent action procedurally void. Consequently, the court rejected the claim and imposed a fine of five hundred euros on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 10 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 11 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the party validly renounces the right to appeal after filing the request, thereby losing the opportunity to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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valid waiver of appeal inadmissible appeal procedural waiver Corte di Cassazione waiver of right to appeal rinuncia all'espropriazione ritiro dell'azione giudiziaria revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 10 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 11 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSANO MIRKO nato a ROMA il 09/08/1991 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Corsano; rilevato che il ricorrente, successivamente alla sua proposizione, vi ha validamente rinunciato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19/04/20