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Ordinanza — n. 21290/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific argumentation on sentencing and mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Gabriele Daniele inadmissible due to the generic nature of his sole ground of complaint. Daniele argued that the lower court failed to properly justify the sentencing and the refusal of generic mitigating circumstances, though the court noted the penalty was close to the statutory minimum. The court rejected these claims as lacking specific argumentation relative to the decision, resulting in the dismissal of the appeal and an order for Daniele to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific argumentation in relation to the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds lack of specific argumentation sentencing justification generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal court costs and fine Corte di Cassazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 4 legge n. 110/1975
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE DANIELE nato a ROMA il 16/02/1987 avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Daniele Gabriele colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 4 gennaio 2017, condannandolo alla pena di C 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difel:to di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha contenuto la pena in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023