Italian court dismisses appeal for generic arguments failing to refute specific nighttime residence violation findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to address specific facts. The appellant argued against the confirmed violation of nighttime residence rules but did not provide explicit reasons or analyze relevant points. Consequently, the court rejected the defense and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must be specific and reasoned; generic complaints that fail to refute the specific facts found by the lower court result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA MASSIMILIANO nato a PALERMO il 08/10/1984 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Gebbia; rilevato che, con un unico motivo, l'odierna impugnazione censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'elemento oggetto del delitto contestato, concernente l'inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale relative all'obbligo di permanenza domiciliare in orario notturno; ritenuto che le doglianze difensive siano state articolate in maniera del tutto generica, non avendo il ricorso esplicitato le ragioni della asserita insussistenza della condotta di inosservanza accertata in sentenza, che avrebbe omesso di analizzare alcuni punti rilevanti, nemmeno indicati in ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER.QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19