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Ordinanza — n. 21288/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming continuity between drug trafficking crimes due to time gaps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Pietro Cilione inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cilione argued that functional-temporal continuity existed between two drug trafficking crimes from 2000 and 2017, despite a long prison sentence separating them. The court rejected this as a mere disagreement with the merits rather than a valid critique of the lower court's reasoning structure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: An appeal challenging the substantive assessment of criminal continuity without criticizing the logical structure of the motivation is inadmissible as it exceeds the limits of the motivation review in a jurisdiction of legality.

Parole chiave

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continuity of crimes drug trafficking offenses functional-temporal link inadmissible appeal limits of motivation review Cassazione di legittimità substantive disagreement reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIONE PIETRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/03/1975 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Pietro Cilione, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha correttamente valutato la continuità funzionale- temporale tra i reati associativi ascritti, concernenti il traffico di stupefacenti nel medesimo territorio, commessi a distanza di tempo solo per la carcerazione medio tempore subita; rilevato che la richiesta riguardava reati associativi accertati con riferimento all'anno 2000, il primo, e all'anno 2017, il secondo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ric:orso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile