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Ordinanza — n. 21287/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning, ruling dissent on merits exceeds admissible limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Simone Alfarano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Alfarano challenged a second-instance judgment confirming his conviction for theft, arguing the lower courts lacked sufficient reasoning and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the contested sentences adequately addressed the arguments and that the appellant's complaints merely expressed disagreement with the substantive outcome rather than criticizing the structure of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds consist solely of a dissent on the merits without any critique of the reasoning structure, as such arguments fall outside the scope of the admissible motivation review in the jurisdiction of legality.

Parole chiave

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lack of reasoning general mitigating circumstances jurisdiction of legality substantive dissent inadmissible appeal incendio colposo danni da incendio prodotto infiammabile

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 424 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO SIMONE nato a CASARANO il 03/03/1990 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza„ pronunciata in data 7 novembre 2017, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato Simone Alfarano colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen., commesso il 10 aprile 2016, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato in relazione ai punti oggetto di ricorso; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20