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Ordinanza — n. 21284/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against disciplinary sanctions for detainee abuse, citing lack of procedural nullity and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged disciplinary sanctions imposed for repeated greetings to another detainee, arguing procedural violations and lack of specific reasoning. The court rejected these claims as generic or factually unsubstantiated, noting that the lower tribunal correctly applied the principle of taxativity regarding procedural nullities.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 10 c.p.s.: Procedural defects in disciplinary proceedings against detainees do not constitute grounds for cassation if the lower court's reasoning is specific and the appellant's arguments are merely generic or factually unfounded.

Parole chiave

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disciplinary sanctions prison administration procedural nullity taxativity of nullities generic arguments detainee rights Cassation inadmissibility sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 10 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Attanasio, con il quale la difesa articola, con un unico motivo, plurime censure per violazione di legge in relazione a varie statuizioni del Tribunale di sorveglianza di Trieste, che ha rigettato due distinti reclami proposti dalla difesa del detenuto in relazione ad altrettante procedure disciplinari definite quando costui si trovava ristretto nella Casa circondariale di Tolmezzo; ritenuto che tutte le doglianze siano manifestamente infondate, ovvero che: la censura relativa alla rimozione dell'armadietto abbia natura fattuale, avendo l'ordinanza spiegato, attraverso il puntuale richiamo delle risultanze istruttorie, come la relativa decisione conseguisse all'abuso fattone dal detenuto (profilo rispetto al quale il ricorso si è limitato a deduzioni meramente confutative); sia aspecifica la doglianza relativa alla mancanza di motivazione in relazione alle sanzioni disciplinari applicate al detenuto, atteso che l'ordinanza ha evidenziato come ciascun verbale del Consiglio di disciplina contenesse il richiamo alla contestazione e ai precedenti disciplinari specifici; sia generica la deduzione concernente la mancata indicazione dell'ora della convocazione, la quale, in tesi, non sarebbe stata nemmeno comunicata, non emergendo che la asserita violazione fosse stata tempestivamente dedotta nel corso dell'udienza disciplinare; sia generica anche l'ulteriore censura relativa alla asserita inidoneità dei locali in cui si era tenuto il Consiglio di disciplina, avendo l'ordinanza affermato come le argomentazioni difensive fossero del tutto indimostrate e come in ogni caso, nell'unica occasione in cui Attanasio era comparso, egli non avesse formalizzato alcuna specifica riserva; siano meramente confutative le argomentazioni difensive in ordine alle censura sulla asserita nullità dell'ordinanza derivante dalla prospettata violazione di alcune regole procedimentali (dal conferimento della delega per la contestazione al comandante di reparto, alla composizione illegittima del Consiglio di disciplina, alla mancata sottoscrizione del provvedimento), rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza ha richiamato, in maniera pertinente, il principio di tassatività delle nullità; siano del tutto generiche le osservazioni critiche in ordine alle sanzioni applicate per i ripetuti saluti ad altro detenuto, appartenente ad altro gruppo di socialità, avendo l'ordinanza spiegato la ragione per la quale le modalità con cui essi erano stati resi consentissero dì ritenere che non si fosse in presenza di forme "neutre" di comunicazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle