Court dismisses appeal claiming sentencing guidelines changed, ruling single Supreme Court case insufficient to alter established precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Mole inadmissible regarding his request to reduce his life sentence to thirty years. Mole argued that a recent shift in Supreme Court jurisprudence required the execution judge to reconsider the original sentence, but the lower court found this based on only one pronouncement. The Court rejected this claim as unfounded, noting that a single decision cannot overturn the consolidated legal orientation of the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; A single recent pronouncement by the Supreme Court is insufficient to alter the consolidated jurisprudential orientation, and an execution judge is not required to modify a sentence based on such a limited basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLE DOMENICO nato a GIOIA TAURO il 06/04/1962 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena dell'ergastolo inflitta a Domenico Mole' in quella di 30 anni di reclusione: richiesta fondata sulla modifica, medio tempore avvenuta, dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Mole', che, con un unico motivo, deduce il vizio il motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per non avere il Giudice dell'esecuzione tenuto conto del mutamento di giurisprudenza prospettato nella richiesta; ritenuta la aspecificità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle censure difensive, avendo l'ordinanza impugnata rilevato come la richiesta si fosse fondata su una sola pronuncia della Suprema Corte, non suscettibile di scalfire l'opposto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i