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Ordinanza — n. 21282/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21282/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21282/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME MADOU nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Madou Drame; rilevato che l'ordinanza in parola ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Madou Drame, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui suoi precedenti penali, sulla commissione, anche recentemente, di nuovi reati, per i quali è stato condannato con sentenza non ancora definitiva, sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suo trascorsi delittuosi, nonché sulla inadeguatezza del contesto socio-lavorativo in cui egli dovrebbe eseguire la misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Madou Drame; rilevato che l'ordinanza in parola ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Madou Drame, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui suoi precedenti penali, sulla commissione, anche recentemente, di nuovi reati, per i quali è stato condannato con sentenza non ancora definitiva, sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suo trascorsi delittuosi, nonché sulla inadeguatezza del contesto socio-lavorativo in cui egli dovrebbe eseguire la misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa ripristino dello statuto di rifugiato ricollocamento in un istituto allontanamento capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME MADOU nato il 01/01/1980 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Madou Drame; rilevato che l'ordinanza in parola ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Madou Drame, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui suoi precedenti penali, sulla commissione, anche recentemente, di nuovi reati, per i quali è stato condannato con sentenza non ancora definitiva, sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suo trascorsi delittuosi, nonché sulla inadeguatezza del contesto socio-lavorativo in cui egli dovrebbe eseguire la misura alternativa richiesta; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure (con cui si deduce: la mancata valutazione dei progressi compiuti dopo la commissione dei reati per cui è condanna, nonché della riduzione in appello della pena inflitta per il nuovo reato e si rappresenta come non significativa, in particolare per la concessione della detenzione domiciliare, l'assenza di opportunità lavorative) si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così