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Ordinanza — n. 21280/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to manifestly unfounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21280/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked the semi-liberty regime citing significant violations of the treatment program, specifically regarding work management and unreported leave. The Court rejected the single ground of legal violation as manifestly unfounded, noting the appellant's arguments were merely re-evaluative rather than substantively challenging the trial court's logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based solely on a claim of legal violation is inadmissible if the arguments are essentially re-evaluative and do not constitute a substantive challenge to the trial court's congruous and logical motivation.

Parole chiave

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semi-liberty revocation treatment program violation legal violation appeal manifestly unfounded Cassation inadmissibility work management breach re-evaluative arguments soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORINDO nato a ANCONA il 06/11/1985 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Fiorindo Di Rocco; rilevato che l'ordinanza in parola ha disposto la revoca del regime di semilibertà nei confronti di Di Rocco, fondando il relativo giudizio sulle significative violazioni del programma trattamentale da parte del sottoposto, in particolare per quanto concerne la gestione dell'attività lavorativa, che costituisce un elemento essenziale del percorso risocializzante cui la misura è preordinata (essendosi il semilibero accordato con il datore di lavoro affinché le retribuzioni non venissero accreditate sul conto della direzione di istituto e le ferie fruite non venissero comunicate, non consentendo la rintracciabilità del soggetto); ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure, volte a evidenziare un andamento complessivamente positivo della misura alternativa, si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec