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Ordinanza — n. 21278/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds, ruling only re-evaluative arguments are not permitted in legitimacy review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's refusal to grant probationary placement was a violation of the duty to motivate under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, stating that the appeal contained only re-evaluative arguments rather than new facts or legal grounds, which are strictly prohibited in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal in a legitimacy proceeding is inadmissible if it contains only re-evaluative arguments against the lower court's motivation, as such scrutiny is not permitted.

Parole chiave

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legitimacy proceeding duty to motivate re-evaluative arguments inadmissible appeal Code of Criminal Procedure attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa collocamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRAS SERGIO nato a CAGLIARI il 08/10/1953 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Cabras; rilevato che l'ordinanza in parola, nel concedere a Cabras la detenzione domiciliare, ne ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo prematura, in un'ottica di progressione trattamentale, l'ammissione alla misura più ampia; ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con unico motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., si articoli attraverso censure essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il