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Ordinanza — n. 21277/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying parole due to generic legal challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21277/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal of parole measures, citing violations of law and defects in reasoning based on his conduct between 2010 and 2020. The court rejected these arguments as generic and merely re-evaluative, noting that the surveillance court provided a congruous and logical justification for its decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot accept generic legal challenges or re-evaluative arguments against a lower court's decision if the original judgment provides a congruous and logical motivation.

Parole chiave

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surveillance court appeal parole regime denial inadmissible appeal generic legal challenge defect in motivation assenza di persecuzione violenza o minaccia contro le autorità misura meno grave

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATENA GIUSEPPE nato a ROMA il 23/05/1972 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; uiL) • Visti gli atti e l'ordinanza impugnata', esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Catena; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di ammissione al regime di semilibertà proposte nell'interesse di Catena, fondando il negativo giudizio formulato sull'istante a partire dalla pessima condotta dal medesimo tenuta tra il 2010 e il 2020, periodo nel corso del quale, secondo le informazioni di polizia, egli si è reso responsabile, nonostante l'attività lavorativa negli anni sempre svolta, di numerose condotte per reati della stessa indole di quelli oggetto del titolo in esecuzione (violenza privata e atti persecutori), ai danni, dapprima, della ex compagna, e, successivamente, del vicino di casa; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come generiche (non evidenziando chiaramente i profili che sarebbero stati indebitamente pretermessi, se non quello relativo all'attività lavorativa) ed essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così