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Ordinanza — n. 21275/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison extension due to failure to prove dissociation from organized crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's claim to extend his detention regime. The court found the prisoner maintained active links to an organized crime clan and failed to demonstrate a positive evolution in his conduct, citing disciplinary records and intercepted communications regarding extortion planning. Consequently, the court upheld the original order extending his detention based on continued social danger and lack of effective dissociation.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; The court must verify the prisoner's capacity to maintain links with organized crime and assess the lack of positive evolution in their detention path to justify extending the regime of detention.

Parole chiave

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prison regime extension organized crime links social danger assessment detention extension appeal dissociation from crime intercepted communications Cassa delle ammende aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
legge n. 94 del 2009
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Belforte; ritenuto che esso consta di affermazioni genericamente confutative, non adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, anche in rapporto al ruolo apicale ricoperto nel clan omonimo, tuttora attivo sul territorio, la mancanza di una evoluzione del tutto positiva del suo percorso detentivo (punteggiata da numerosi rapporti disciplinari), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che anche l'argomento difensivo reiteratamente evidenziato, ovvero la reiterata manifestazione di una risalente volontà di dissociarsi da contesti criminali, non tenga conto di quanto riportato nell'ordinanza, ovvero l'attribuzione al detenuto di una attività diretta a fornire indicazioni al figlio, in occasione di un colloquio oggetto di intercettazione ambientale, in vista della realizzazione di una condotta estorsiva ancora nel 2017; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos