Cassation court dismisses appeal as vague and specific, rejecting arguments against social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's assessment of social danger was flawed due to a lack of specific family and work ties in Italy. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments were too general and failed to logically dismantle the tribunal's reasoning regarding the risk of reoffending.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: The appeal must be specific and refutative; generic arguments regarding treatment progress or absence of pending charges without addressing the core reasoning on social danger and vulnerability are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAZRAT ULLAH nato il 05/05/1983 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; uh)L Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Ullah Hazrat; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Hazrat avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, ribadendo il giudizio di pericolosità sociale a carico del condannato in ragione della presenza di un significativo carico pendente per traffico transnazionale di stupefacenti (suggestivo di collegamenti con contesti criminali) e dell'assenza di riferimenti socio-familiari e lavorativi sul territorio; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. peli., sia confutativo e aspecifico, limitandosi a evidenziare il positivo percorso trattamentale e l'assenza di carichi pendenti, senza però dimostrarsi capace di disarticolare la congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, in specie per quanto riguarda la mancanza di riferimenti socio-familiari e lavorativi, sul territorio nazionale, al momento della sua scarcerazione: condizione di vulnerabilità che, del tutto logicamente, l'ordinanza impugnata ha individuato, anche a partire dai precedenti per spaccio, come una condizione predisponente a una ricaduta nel reato; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de