Criminal appeal dismissed as specific and unfounded regarding rejected probation service assignment order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Fabio Troncato inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Troncato challenged the lower court's rejection of his request for a social service probation assignment, arguing violations of law and defects in reasoning. The court found the appeal specific and baseless because the defense's complaint about the lack of a therapeutic decision did not address the actual ground for rejection: the insufficiency of genetic documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: An appeal must be specific and well-founded; a complaint regarding the absence of a decision on a therapeutic assignment is inadmissible if the court has already ruled on the inadmissibility of the underlying request due to missing documentary requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCATO FABIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/11/1986 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Troncato; rilevato che l'ordinanza in questione ha disposto il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Troncato, fondando il relativo giudizio sulle condotte di rilevanza penale commesse, anche recentemente, e sull'assenza di una positiva progettualità futura del richiedente; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che la doglianza con cui la difesa lamenta la mancata decisione sull'istanza di affidamento terapeutico non si misura con il passaggio della motivazione che ne ha rilevato l'inammissibilità genetica per difetto dei requisiti minimi della relativa documentazione (in specie sul versante della allegazione di un programma terapeutico-riabilitativo strutturato); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso