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Ordinanza — n. 21271/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21271/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANTONIO nato a LANCIANO il 26/01/1971 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Guarnieri; rilevato che l'ordinanza in parola ha disposto la revoca del regime di , semilibertà nei confronti di Guarnieri, fondando il relativo giudizio sulle ripetute violazioni del programma trattamentale da parte del sottoposto, che ha finanche reso dichiarazioni mendaci all'indirizzo delle Forze dell'ordine che lo avevano sottoposto a un controllo; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Guarnieri; rilevato che l'ordinanza in parola ha disposto la revoca del regime di , semilibertà nei confronti di Guarnieri, fondando il relativo giudizio sulle ripetute violazioni del programma trattamentale da parte del sottoposto, che ha finanche reso dichiarazioni mendaci all'indirizzo delle Forze dell'ordine che lo avevano sottoposto a un controllo; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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provvedimento di reinserimento ripristino dello statuto di rifugiato riabilitazione assistenza riabilitativa rinnovo dell'autorizzazione controllo periodico della detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI ANTONIO nato a LANCIANO il 26/01/1971 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Guarnieri; rilevato che l'ordinanza in parola ha disposto la revoca del regime di , semilibertà nei confronti di Guarnieri, fondando il relativo giudizio sulle ripetute violazioni del programma trattamentale da parte del sottoposto, che ha finanche reso dichiarazioni mendaci all'indirizzo delle Forze dell'ordine che lo avevano sottoposto a un controllo; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., sia marcatamente aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, dì tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i