Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying probation and semi-liberty due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected requests for probation and semi-liberty based on the appellant's criminal history, lack of critical revision of past crimes, and unsuitable living environment. The appellate court found the appeal's five grounds to be non-specific and manifestly unfounded, as they merely re-evaluated the lower court's already logical and sufficient reasoning without adding new legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: The Court of Cassation holds that appeals against surveillance court orders must be specific and substantiated; generic re-evaluations of the lower court's reasoning or formal defects regarding document acquisition do not constitute valid grounds for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIELLO ANTONIO nato a POLLENA TROCCHIA il 21/12/1972 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ciriello; rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà proposte nell'interesse di Ciriello, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sulla sua importante biografia criminale (punteggiata dalla commissione di gravi reati), sulla assenza di un reale percorso di revisione critica dei suoi trascorsi delittuosi (attestata da un atteggiamento "parzialmente giustificatorio"), nonché sulla inadeguatezza del contesto ambientale in cui egli verrebbe reinserito nel corso della misura alternativa; ritenuto che il ricorso, con il quale vengono dedotti, con cinque distinti motivi, violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., sia aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità, non potendosi nemmeno ritenere decisiva la censura, pur formalmente corretta, relativa all'avvenuta acquisizione di un documento (relativo alla ritenuta inidoneità del domicilio) dopo la conclusione dell'udienza, posto che il rilievo difensivo si palesa comunque inidoneo a disarticolare le ulteriori argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione negativa; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così