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Ordinanza — n. 21268/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against supervision court order denying probation due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected requests for social service probation, citing the appellant's repeated failure in previous measures and commission of new crimes. The Cassation court found the appeal's sole ground of alleged insufficient reasoning to be merely evaluative and thus not reviewable in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; The Court of Cassation holds that an appeal based solely on the alleged insufficiency of reasoning in a supervision court order is inadmissible if the censure is essentially evaluative rather than pointing to a violation of legal requirements.

Parole chiave

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supervision court order probation denial appeal inadmissibility insufficient reasoning legality proceeding new crimes court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE MICHAEL nato a CAGLIARI il 02/08/1986 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Michael Giudice; - rilevato che l'ordinanza in parola ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ordinario e terapeutico proposte nell'interesse di Giudice, fondando il giudizio di inaffidabilità soggettiva dell'istante sui ripetuti fallimenti delle precedenti misure alternative concessegli, nel corso delle quali egli si è finanche reso responsabile della commissione di nuovi reati; ritenuto che il ricorso, con il quale viene dedotto, con unico motivo, vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia manifestamente infondato, atteso che le relative censure si connotano come essenzialmente rivalutative rispetto alla congrua e logica motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non può ritenersi, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il