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Ordinanza — n. 21267/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding habitual criminality grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued a lack of motivation regarding the denial of non-punishment, but the court found this argument generic and devoid of specific reasoning. Consequently, the court rejected the claim because it failed to address the specific facts establishing the habitual nature of the criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the factual basis of the decision, such as the habitual nature of the crime.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal habitual criminality non-punishment grounds generic arguments court costs criminal procedure allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/98
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKMETA IMERR nato il 10/11/1986 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 6 dicembre 2016, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato Likmeta Imerr colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lvo n. 286/98, commesso il 21 novembre 2016, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata che si fonda sul carattere abituale della condotta criminosa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023