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Ordinanza — n. 21266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE PAPA NDIAYE (CUI 05B5NUO) nato il 01/09/1989 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; e. Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Papa Wade, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato trattarsi di condotte di piccolo spaccio di stupefacenti e che l'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in occasione del secondo arresto, non può essere preclusivo al riconoscimento di un disegno criminoso comune; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Papa Wade, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato trattarsi di condotte di piccolo spaccio di stupefacenti e che l'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in occasione del secondo arresto, non può essere preclusivo al riconoscimento di un disegno criminoso comune; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione infrazioni riguardanti la canapa attività criminosa sospensione di pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE PAPA NDIAYE (CUI 05B5NUO) nato il 01/09/1989 avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; e. Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Papa Wade, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato trattarsi di condotte di piccolo spaccio di stupefacenti e che l'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in occasione del secondo arresto, non può essere preclusivo al riconoscimento di un disegno criminoso comune; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 202