Cassation court dismisses appeal claiming execution continuity due to temporal gap between criminal sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for recognition of execution continuity based on an eight-month gap between sentences. The defense argued this gap suggested a lack of a unified criminal design, but the court found these arguments merely re-litigated factual and legal issues already resolved by the trial judge. Consequently, the court ruled that such rivalrous arguments are not scrutinizable in a legality proceeding, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The Court of Cassation holds that arguments challenging the continuity of execution based on temporal gaps or crime homogeneity are essentially rivalrous and factual, thus inadmissible in a legality proceeding where the lower court's assessment of the criminal design's unity is already established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTA ALFONSO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 30/11/1972 avverso l'ordinanza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Pisciotta; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che il significativo iato temporale, pari a 8 mesi, fosse suggestivo dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Pisciotta è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria; ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione,ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla omogeneità dei reati, sulla identità del contesto di luogo e sulla vicinanza temporale, che il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente considerato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e confutativi, pacificamente non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec