Criminal appeal dismissed as inadmissible because revocation power belongs to the execution judge, not the prosecutor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Lorenzo Fiumicelli's appeal inadmissible regarding the revocation of his suspended sentence. The defense argued a violation of law, claiming the prosecutor lacked authority to order the revocation, but the court found this argument manifestly unfounded. The decision rests on the statutory allocation of revocation power to the execution judge rather than the prosecutor, rendering the procedural complaint invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 674 cod. proc. pen.: The appeal alleging the prosecutor's violation of law regarding the revocation of a suspended sentence is inadmissible because the power to order revocation belongs exclusively to the execution judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUMICELLI LORENZO nato a NAPOLI il 06/10/1966 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Fiumicelli; rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della nuova condanna inflitta a Fiumicelli per un reato anteriormente commesso e a una pena che, cumulata con la precedente, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., per essere la revoca già stata disposta dal Pubblico ministero, tenuto conto che la competenza a disporre la revoca appartiene, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero che dispone l'esecuzione dei provvedimenti di quest'ultimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il