Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21261/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of interest due to failure to notify hearing summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a specific interest in challenging the order granting probationary placement. The appellant argued that the lower court erred by not notifying him of the hearing summons, yet the court found no specific grievance in the appeal itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deduce a specific interest in the impugnation, rendering the challenge devoid of legal purpose.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest appeal probationary placement notification of summons court costs inadmissible appeal prova dell'avvenuta notifica procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFETTI ALESSANDRO nato a COMO il 05/02/1951 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da Alessandro Galfetti, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'omessa notifica al Galfetti dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza; rilevato che viene impugnato provvedimento che ha accolto l'istanza della parte, il cui ricorso non deduce uno specifico interesse all'impugnazione; ritenuto che, dunque, l'impugnazione sia priva di interesse; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023.