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Ordinanza — n. 21260/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for illegal stay citing specific exclusions and multiple serious crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sohail Khaled Mohamed Abdelsalam inadmissible. The lower court found the defendant guilty of illegal stay and noted he committed numerous crimes using aliases without proving specific personal needs. The appellate court rejected the claim of leniency due to the lack of specificity and the gravity of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The appeal regarding the exclusion of proceedings for minor offenses is inadmissible if the complaint is aspecific or manifestly unfounded given the logical and sufficient motivation of the lower court's decision.

Parole chiave

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illegal stay procedural inadmissibility minor offense exclusion specificity requirement multiple crimes Court of Cassazione criminal procedure code omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Khaled Mohamed Abdelsalam Sohail; rilevato che esso, con un unico motivo, censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000
pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs.
Art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOHAIL KHALED MOHAMED ABDELSALAM nato il 04/03/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di illecita permanenza nel territorio dello Stato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Khaled Mohamed Abdelsalam Sohail; rilevato che esso, con un unico motivo, censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000; ritenuto che la censura sia aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata, alla luce della motivazione congrua e del tutto logica resa, sul punto, dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato come l'imputato abbia utilizzato la sua illecita permanenza per commettere, adoperando numerosi alias, diversi reati, anche gravi e come egli non abbia nemmeno allegato l'esistenza di specifiche esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis