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Ordinanza — n. 21259/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of unified criminal plan due to factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for continued execution of sentences, arguing that the criminal acts lacked a unified plan due to temporal gaps and distinct criminal contexts. The appellate court held that the defense's arguments merely sought to re-evaluate factual and legal profiles already thoroughly scrutinized during the execution phase, which is not permitted in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: The Court of Cassazione holds that appeals limited to re-evaluating factual and legal profiles already examined by the execution judge constitute inadmissible attempts to challenge the judgment on merits.

Parole chiave

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legality review execution phase unified criminal plan factual re-evaluation inadmissible appeal criminal organization procedural economy reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORBO NICOLA nato a NAPOLI il 30/04/1976 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Sorbo; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Sorbo è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità dei diversi episodi criminosi, non tutti commessi in contesti di criminalità organizzata); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione,ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla riferibilità dei vari episodi al programma criminoso del clan Nuzzi, che la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi, pacificamente non consentiti in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de