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Ordinanza — n. 21258/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding violation of law for breach of residence obligation under special surveillance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating a specific residence obligation under special surveillance. The appellant argued the legal qualification of the act was incorrect, claiming it constituted a contravention rather than a crime. The court rejected this, citing established precedent that breaching such obligations inherently constitutes the crime defined in Article 75 of Legislative Decree 159/2011.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1 e 2, d.lvo n. 159/2011; The violation of any specific residence obligation imposed under special surveillance with a residence requirement constitutes the crime of breach of residence obligation, precluding the alternative qualification as a mere contravention.

Parole chiave

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breach of residence obligation special surveillance regime crime versus contravention Article 75 Legislative Decree inadmissibility of appeal atto sessuale con un detenuto reati sessuali gravi reato speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lvo n. 159/2011
159/11, commesso il 12 dicembre 2018, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, integrante la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.vo n.
Art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/2011
159/11, commesso il 12 dicembre 2018, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, integrante la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.vo n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paterno', Rv. 270496
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA MARZIA nato a LUGO il 25/11/1984 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato Marzia Bonora colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 12 dicembre 2018, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, integrante la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.vo n. 159/2011; ritenuto che quanto dedotto col motivo sia manifestamente infondato, atteso che è consolidata la giurisprudenza secondo la quale la fattispecie delittuosa è integrata dalla violazione di qualsiasi prescrizione specifica imposta con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paterno', Rv. 270496); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2