Italian Court dismisses appeal regarding lack of non-prosecution due to minor offense and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution based on the minor nature of the crime and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already provided logical reasoning regarding the severity of the incident and the lack of family reunification needs. The Court upheld the lower court's discretionary evaluation as free from arbitrariness, citing established case law on similar sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that appeals challenging sentencing decisions based on the absence of statutory non-prosecution grounds or generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is logical, motivated, and not the result of mere arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLUSHAJ ALTIN nato il 28/07/1974 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Altin Allushaj; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e ritenuto che le deduzioni sul punto siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, dei motivi della relativa decisione, fondata sulla gravità dell'episodio contestato (argomentata con le modalità della violazione, avvenuta poco dopo l'espulsione, disposta quale sanzione alternativa alla detenzione, e dopo il cambio di cognome compiuto nel suo Paese di origine, grazie al quale aveva potuto usare documenti riportanti generalità diverse da quelle in precedenza utilizzate); rilevato, quanto al secondo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla ritenuta recidiva e ritenuto che le relative censure siano precluse nel presente giudizio, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la relativa decisione con l'assenza di elementi positivamente valorizzabili (essendo rimasta indimostrata l'esigenza legata al ricongiungimento familiare), dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (anche alla luce della motivazione offerta sul punto nel giudizio di primo grado, ove è stato valorizzato, per escludere il beneficio in parola, il dato dei rilevanti precedenti penali: al riguardo v.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co