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Ordinanza — n. 21256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AALMI TARIK nato il 11/11/1988 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Tarik Almi; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Almi è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità delle modalità esecutive dei diversi episodi criminosi, essendo stata commessa una prima rapina dal solo condannato e, l'altra, unitamente ad altri concorrenti); ritenuto che le doglianze,con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla omogeneità delle modalità esecutive e sulla natura economica del movente, che la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla omogeneità delle modalità esecutive e sulla natura economica del movente, che la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez.

Parole chiave

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infrazioni uniche e continuate unità della procedura concorso materiale di reati correità criminalità persistente scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AALMI TARIK nato il 11/11/1988 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Tarik Almi; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Almi è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità delle modalità esecutive dei diversi episodi criminosi, essendo stata commessa una prima rapina dal solo condannato e, l'altra, unitamente ad altri concorrenti); ritenuto che le doglianze,con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla omogeneità delle modalità esecutive e sulla natura economica del movente, che la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi, pacificamente non consentiti; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così de