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Ordinanza — n. 21255/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of criticism on motivation structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giordano Aniello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for illegal possession of ammunition solely on grounds of insufficient motivation regarding the efficiency of the found weapon. The court ruled that this argument constituted a substantive disagreement with the decision's merits rather than a valid critique of the reasoning's structure, which falls outside the scope of admissibility review in this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if it merely expresses a substantive disagreement with the decision's outcome without offering a specific critique of the reasoning's structure.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Defect of Motivation Inadmissibility of Appeal Substantive Disagreement Scope of Legality Review violazioni della legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici mine antiuomo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
art. 697 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANIELLO nato il 11/11/1969 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronundata in data 3 luglio 2019, con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato Aniello Giordano colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso il 30 gennaio 2017, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento dell'efficienza della munizione rinvenuta; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20