Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21254/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of special defense counsel and overvaluation of merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21254/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Esposito's appeal inadmissible de plano because it was signed only by a notary rather than a registered defense attorney. Although the lower court had granted semi-liberty, the appellant argued for re-evaluation of his crimes and omitted favorable elements. The court rejected these substantive arguments as overvalued and ruled that procedural defects precluded any review of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in a supervision proceeding must be signed by a special defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano, and substantive grievances are not reviewable in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
supervision appeal special defense counsel inadmissible de plano procedural defect cassation review allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Catapano limitato ad autenticare la sottoscrizione del condannato e ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 08/02/1970 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Esposito; dato atto che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposte nell'interesse di Esposito e lo ha ammesso, in un'ottica di progressione trattamentale, alla misura della semilibertà; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendosi l'avv. Catapano limitato ad autenticare la sottoscrizione del condannato e ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017); ritenuto, peraltro, che in ogni caso le doglianze poste a fondamento del ricorso, con cui era stato sottolineato che i reati fossero risalenti e che fossero stati pretermessi alcuni elementi favorevoli al condannato, siano in ogni caso fortemente rivalutative rispetto alla non illogica valutazione del Tribunale di sorveglianza, di tal che il relativo scrutinio non sarebbe, comunque, consentito in sede di legittimità; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d