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Ordinanza — n. 21253/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating facts already decided by execution judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to consider specific factual circumstances regarding the timing and nature of the crimes. The court ruled that these arguments merely re-litigated factual issues already thoroughly scrutinized by the execution judge, lacking the decisiveness required for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Appeals against execution orders are inadmissible if they merely re-litigate factual profiles already examined by the execution judge without presenting decisive new evidence or legal violations.

Parole chiave

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criminal execution appeal inadmissibility of appeal unity of criminal design execution judge authority re-litigation of facts infrazioni uniche e continuate correità concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIRANTE LUIGI nato a NAPOLI il 10/12/1974 avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; (3- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Amirante; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Amirante è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, assoluta eterogeneità delle concrete condotte, commissione del reato in forma concorsuale in un solo caso); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla vicinanza temporale, che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) o, comunque, concernano circostanze fattuali - come il fatto che, all'epoca della contraffazione dei biglietti dello spettacolo di Ligabue, fosse già noto il calendario delle partite del Napoli Calcio, i cui biglietti erano stati oggetto di ulteriore attività di contraffazione - che non appaiono affatto dotate del crisma della decisività, tale da rendere significativa l'omessa considerazione di esse nel momento valutativo da parte del Tribunale partenopeo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos