Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate that the acts constituted analogous crimes with identical purposes. The court rejected this, stating the complaint was merely a disagreement with the decision's outcome rather than a valid critique of its reasoning structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: A complaint alleging a lack of motivation is inadmissible if it merely expresses dissent on the merits without critiquing the logical structure of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH SCHAMIR nato a MOTTA DI LIVENZA il 19/05/1990 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Schamir Braidich, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha correttamente valutato che si tratta di reati con modalità analoghe e funzionali a conseguire l'identico fine; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023