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Ordinanza — n. 21251/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Curtiello's appeal inadmissible for failing to challenge the reasoning structure of the lower court's order. Curtiello argued the decision lacked proper evaluation of crime homogeneity and profit motive identity, but the court found this constituted a substantive disagreement rather than a critique of the motivation's form. Consequently, the appeal was rejected, and Curtiello was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The court holds that an appeal based solely on disagreement with the substantive merits of the decision, without criticizing the structure of the reasoning, exceeds the limits of the admissible motivation review in Italian cassation proceedings.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Lack of Motivation Substantive Merit Review Cassation Appeal Limits Procedural Inadmissibility reati seriali infrazioni uniche e continuate identità dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTIELLO MARIO nato a NAPOLI il 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; I Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Mario Curtiello, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha correttamente valutato l'omogeneità dei reati e l'identità del fine di lucro perseguito; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 202