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Ordinanza — n. 21250/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grievances and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the first three grounds were deemed generic complaints rather than specific legal arguments. The fourth ground was rejected as unfounded since aggravating circumstances do not affect the maximum penalty calculation under the relevant penal code articles. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 376, 377 c.p.p.; Art. 624, 625, 69, 157, 161, 625 ultimo comma c.p.; The appeal is inadmissible if grounds are merely generic grievances or manifestly unfounded based on established jurisprudence regarding statutory interpretation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of argumentation aggravating circumstances maximum penalty calculation court costs criminal procedure revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n.2 c.p.
Art. 69 c.p.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 625 ultimo comma c.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv.
Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino
pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MARIA ANNA nato a PALERMO il 22/06/1959 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Marino Maria Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 luglio 2022, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 12 luglio 2019, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato (artt.624, 625 n.2 cod. pen.). -Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità risultano generici risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto, reiterative delle censure contenute nell'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (p. 4 e ss. della sentenza impugnata). -Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 69, 157 comma secondo, 161 comma secondo 2, e 625 ultimo comma cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157 comma terzo cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057). - Rilevato che la memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia avv.

M. GIACONIA, pervenuta via PEC in data 27 marzo 2023, è meramente riproduttiva dei motivi di censura contenuti nell'originario ricorso; -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i