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Ordinanza — n. 21248/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding sentencing reasoning under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Aresta's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the sentencing was unmotivated, but the court found the lower courts' reasoning on the crime's gravity and intent fully aligned with legal standards. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The review of criminal sentencing is barred when the decision is logically and legally motivated according to established principles, leaving no room for illegality challenges.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning review aggravated theft conviction penal code articles 132 133 lack of merit appeal sanzione penale concorso di reati concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARESTA ANTONIO nato a BARI il 03/07/1987 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; n -Rilevato che Aresta Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 marzo 2022 che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale del 13 giugno 2019 con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato (artt.110,624,625 comma primo nn.2,5,7, cod. pen.). -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente in fondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata atteso che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena in relazione alla gravità del fatto, alla chiara intenzione di sottrarre il bene al legittimo proprietario, alla sussistenza di un precedente penale specifico). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il