Cassation appeal dismissed for generic grounds and repetition of appellate arguments already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in identifying the victim's guilt, but the Court found this complaint generic and factually unsupported. Since the appellate court had already thoroughly addressed and rejected these specific arguments, the Cassation Court ruled that the appeal merely repeated them without providing a new, specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, lack factual basis, or merely repeat arguments already examined and rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERA VITO nato a PALERMO il 01/05/1978 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Foderà Vito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10 settembre 2021, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani del 21 febbraio 2020 in composizione monocratica per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582-585 cod. pen.). - Considerato che l'unico motivo proposto, con cui si lamenta il vizio motivazionale con riguardo all'affermazione di colpevolezza - censurando, in particolare, l'identificazione operata dalla persona offesa - è generico e versato in fatto, esulando dai compiti del giudice di legittimità la rilettura, in senso difforme e per il ricorrente più favorevole, delle risultanze processuali.
D'altra parte, la censura si rivela meramente riproduttiva di quella già adeguatamente disattesa in sede di appello, avendo la Corte territoriale fornito ampia risposta in ordine alla genuinità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa. A questo proposito, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pre