Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21246/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated attempted theft due to lack of specific reasoning in the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Francesco Riccobono and Cristian Bondì inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted theft. The lower court had found the defendants in flagrant possession, yet the cassation appeal failed to explicitly link the specific facts of the lower court's reasoning to the grounds of the appeal. Consequently, the court ruled the appeal generic and unsupported by the necessary correlation between the contested decision and the arguments presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to demonstrate a clear correlation between the reasons cited in the contested decision and the grounds of the appeal, rendering the appeal generic and unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal flagrant possession lack of reasoning aggravated attempted theft correlation of grounds tentativo nel diritto penale permesso di promuovere un procedimento penale concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
-Considerato che il motivo unico e comune proposto, il quale denuncia il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità - con conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 129 c.p
-Considerato che il motivo unico e comune proposto, il quale denuncia il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità - con conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCOBONO FRANCESCO nato a PALERMO il 24/10/1976 BONDI CRISTIAN nato a PALERMO il 23/03/1986 avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Riccobono Francesco e Bondì Cristian ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 23 luglio 2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in composizione monocratica di condanna a seguito di giudizio abbreviato del 28 maggio 2019 per il reato di tentato furto aggravato (artt. 56,624,625 comma primo n.2 cod. pen.). -Considerato che il motivo unico e comune proposto, il quale denuncia il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità - con conseguente violazione dell'art. 129 c.p.p. in difetto della esplicazione delle ragioni che hanno portato alla condanna dei ricorrenti - è manifestamente infondato, oltre che generico, essendo gli stessi stati colti in flagranza, come rilevato dalla Corte territoriale (pag. 2).

È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425), circostanza nella specie sussistente, alla luce di quanto evidenziato. -Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presi