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Ordinanza — n. 21244/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to generic grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was generic and lacked specific factual arguments. Although the underlying offense became a private prosecution case after the appeal judgment, the court ruled that this procedural change could not be raised to overturn the finality of the lower court's decision. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 609, comma 2 c.p.p.: A cassation appeal based on generic grounds without specific factual illustrations is inadmissible, and a subsequent change in the nature of the offense to private prosecution does not permit reopening the case to declare inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds appeal inadmissible cassation private prosecution offense procedural finality aggravated theft crime court costs award Italian criminal procedure aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
d.lgs. n.150/2022
-Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984
Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150
pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHZALA YOUNESS nato il 18/02/1998 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Ghzala Youness ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 maggio 2022, la quale ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona in composizione monocratica del 26 aprile 2021 per il reato di furto aggravato (artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). -Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è generico, mancando della illustrazione dei motivi di censura della impugnata sentenza, solo assertivamente elencati.

A tale riguardo deve ribadirsi che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico (Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951). -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Pres