Cassation appeal dismissed for inadmissibility as mere complaint lacks factual basis under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, converting the unappealable act into a cassation request. The appellant complained about the lack of a decisive proof, arguing for acquittal, but the court found this to be a groundless factual grievance. Consequently, the request was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 530 c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p.: An appeal converted to a cassation request based solely on a complaint regarding the absence of decisive proof is inadmissible if it constitutes a mere factual grievance without legal merit.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHERIS VALTER nato a ALZANO LOMBARDO il 08/08/1953 avverso la sentenza del 01/07/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; P -Rilevato che Valter Stancheris ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo del primo luglio 2021, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di minaccia. -Considerato che l'atto di appello, inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma primo lett.
b) cod. proc. pen., è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo pertanto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023.