Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural bar on pending prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonina Veronica Monreale inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing generic violations of law and excessive sentencing without specific reasoning. The court rejected these claims as repetitive and insufficient, noting that the potential future unprosecutability of the crime does not override the finality of the existing judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 625 n.2 c.p.: An appeal based on generic grounds or the mere possibility of future unprosecutability is inadmissible because it fails to provide specific legal criticism and does not affect the substantive res judicata of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONREALE ANTONINA VERONICA nato a ERICE il 12/11/1984 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Monreale Antonina Veronica ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo del 7 luglio 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Trapani in composizione monocratica del 15 marzo 2022 per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 cod. pen.). -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen.
è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. - Ritenuto che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali la ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel ( discrezionale giudizio complessivo. -Rilevato che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.
Igs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolítio criminís, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (S.U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 aprile 2023 Il Consigliere este