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Ordinanza — n. 21241/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of conditional sentence after third grant exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's revocation of the conditional sentence was motivated by a flaw in reasoning. The court rejected this, stating that granting a conditional sentence a third time violates Article 164, Paragraph 4 of the Penal Code, mandating its revocation.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; When a conditional sentence is granted a third time, exceeding the limits of Article 164, Paragraph 4 of the Penal Code, the judge is bound to order its revocation.

Parole chiave

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conditional sentence revocation third time grant Article 164 Penal Code inadmissible appeal procedural costs revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RHARBI ABDELADIM nato il 20/09/1997 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; - Rilevato che El Rharbi Abdeladim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Torino in funzione monocratica del 24 febbraio 2020, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate, revocando i benefici concessi. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta il vizio motivazionale relativo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato e aspecifico perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, secondo cui quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., come nel caso di specie ( il beneficio è stato concesso per la terza volta), il giudice è tenuto a disporne la revoca. -Rilevato, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023.