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Ordinanza — n. 21239/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for generic and infounded grounds regarding sentencing and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a theft conviction based on generic arguments regarding sentencing excess and a lack of specific mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical, sufficient, and adhered to statutory requirements without needing to address every single element.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or infounded, as the court of first instance need only reference decisive elements when denying generic mitigating circumstances or when the penalty is congruously motivated according to legal logic.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation generic mitigating circumstances procedural costs theft conviction appeal divieto di frequentare le osterie allontanamento malgrado rischio di persecuzione indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALOUI ABDELGHANI nato il 02/11/1972 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che El Aloui Abdelghani ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 16 giugno 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Aosta del 19 novembre 2019 in composizione monocratica per il reato di furto in abitazione. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. -Ritenuto che le doglianze del terzo motivo di ricorso con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il Consigliere Estens