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Ordinanza — n. 21237/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21237/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI MARIO nato a VIBO VALENTIA il 17/01/1957 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che De Masi Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il maggio 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del 18 luglio 2017 del Tribunale di Torino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e impropria da falso in bilancio. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché il dies a quo del termine di prescrizione, per il reato di bancarotta fraudolenta, coincide con la data della sentenza dichiarativa di fallimento: nel caso di specie il dies a quo è 1'11/12/2012. - Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 539 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 539 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché il dies a quo del termine di prescrizione, per il reato di bancarotta fraudolenta, coincide con la data della sentenza dichiarativa di fallimento: nel caso di specie il dies a quo è 1'11/12/2012. - Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 539 cod. proc. pen.

Parole chiave

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debito della massa irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta cattiva gestione reato economico crisi finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 539 cod. proc. pen
- Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 539 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI MARIO nato a VIBO VALENTIA il 17/01/1957 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che De Masi Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il maggio 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del 18 luglio 2017 del Tribunale di Torino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e impropria da falso in bilancio. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato poiché il dies a quo del termine di prescrizione, per il reato di bancarotta fraudolenta, coincide con la data della sentenza dichiarativa di fallimento: nel caso di specie il dies a quo è 1'11/12/2012. - Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 539 cod. proc. pen.

è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2