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Ordinanza — n. 21236/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy conviction for generic and factually baseless procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Pierino Arrobbio's appeal against the second-instance bankruptcy conviction inadmissible. The appellant argued for procedural flaws regarding responsibility attribution, omitted bankruptcy declaration, and lack of mitigating circumstances, but the court found these grounds generic, factually unfounded, or legally insufficient. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was logically sound and met the required standard of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: An appeal based on alleged defects in the reasoning of the judgment is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or manifestly unfounded, and if the lower court's decision remains logically coherent and sufficiently motivated.

Parole chiave

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bankruptcy_simple_conviction inadmissible_appeal generic_grounds defect_in_reasoning mitigating_circumstances pena pecuniaria non riscuotibile caso di rigore economico recessione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARROBBIO PIERINO nato a MONTEMAGNO il 18/07/1953 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Arrobbio Pierino ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino dell'8 giugno 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Asti del 18 dicembre 2017 per il reato di bancarotta semplice. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. - Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'omessa richiesta di declaratoria di fallimento è manifestamente infondato risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del tz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 20