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Ordinanza — n. 21235/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-specific regarding subjective element of fraudulent bankruptcy crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and non-specific. The appellant argued the subjective element of the crime was missing, but this argument merely repeated reasons already rejected by the lower courts. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the court of appeal; generic grounds fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy crime subjective element generic appeal non-specific grounds inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO ANGELO nato a LICATA il 17/09/1974 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ,z -Rilevato che Vecchio Angelo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 20 ottobre 2021 per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consiglie