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Ordinanza — n. 21234/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft and burglary due to generic grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Naccari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Naccari challenged a second-instance conviction for attempted theft and burglary, arguing violations of the law regarding desistance and excessive sentencing. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed at the appellate level and noted that the appeal was procedurally barred despite a new statute potentially affecting the crime's prosecution status.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that merely repeat arguments already rejected, and the mere possibility of a crime becoming unprosecutable does not override the finality of a judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds desistance provision procedural economy acquiescence principle sentencing review prosecution status abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure
Art. 56, para. 3 of the Criminal Code
Art. 132 of the Criminal Code
Art. 133 of the Criminal Code
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 673 of the Code of Criminal Procedure
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
D.Igs n. 150 of 2022
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI RAFFAELE nato a TORINO il 05/01/1985 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; c'-1; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Naccari Raffaele ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 13 luglio 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città in composizione monocratica dell'8 aprile 2022 per un episodio di tentato furto e un secondo episodio di furto consumato pluriaggravati. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza ex art 56 comma terzo cod. pen.

è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il motivo, inoltre, non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata sulla specifica doglianza (il ricorrente non scelse di non perseverare nell'apertura delle porte, ma fu costretto dalle obiettive difficoltà sorte durante lo scassinamento). -Ritenuto che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività della pena sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza di questa Corte non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (si veda pag.3 della sentenza impugnata). - Considerato infine che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della d.

Igs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ap