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Ordinanza — n. 21233/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to challenge specific facts or evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano Barbero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barbero argued that the lower court's conviction for fraud violated legal standards regarding evidence evaluation and factual reconstruction. The court rejected these claims because the arguments were too generic, merely repeated lower court findings, and failed to provide a specific, reasoned critique of the judgment's logic.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 383 c.p.p.; Art. 48, 479 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, merely repeat arguments already rejected on appeal, or fail to offer a specific, reasoned critique of the lower court's factual and legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds factual reconstruction evidence evaluation fraud conviction Court of Cassation specific critique abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 383 c.p.p.
Art. 48 c.p.
Art. 479 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO STEFANO nato a TORINO il 13/09/1974 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Barbero Stefano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 28 giugno 2022 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 14 febbraio 2020 per i reati di cui agli artt. 477, 479, 482 e 640 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità è generico: per il reato di truffa tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

è inedito in relazione agli artt. 48 e 479 cod. pen, avendo ad oggetto una questione (cd. falso grossolano) che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (S.U. 27 /10/2016, (2017), Galtelli). -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.

è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per il reato di truffa è generico in quanto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, ha motivato le ragioni della condanna. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore