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Ordinanza — n. 21232/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of prosecutability for theft due to generic and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Massimino's appeal inadmissible for failing to substantiate a claim of procedural unfitness regarding the theft charge. The appellant argued the lower court erred in recognizing the victim status, but the Court found the reasoning generic and contradicted established precedent affirming that possession, even clandestine, grants standing to file a complaint. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they contradict established case law that possession constitutes a protected legal interest granting standing to file a complaint.

Parole chiave

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procedural inadmissibility generic appeal grounds manifestly unfounded theft victim standing possession legal interest Cassazione Roma querela procedibilità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255975
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO LUCA nato a TORINO il 13/01/1977 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Massimino Luca ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 30 settembre 2022 che ha confermato la condanna del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 27 maggio 2021 per il reato di furto di generi alimentari. -Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al difetto della condizione di procedibilità a querela è generico nonché manifestamente infondato.

È generico nella misura in cui si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; È manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela ( Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255975). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 I