Italian Court dismisses appeal against conviction for illegal possession of drugs due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Pali Klevis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the conviction for illegal possession of drugs and sentencing excessive to be generic and merely repetitive of points already rejected in the appellate court. Consequently, the decision was upheld because the lower courts provided sufficient motivation based on established legal principles without needing to address every single element individually.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive of previous arguments, and fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALI KLEVIS nato il 03/08/1990 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; • -Rilevato che Pali Klevis ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 2022 che ha confermato la condanna del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 6 novembre 2021 per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; -Ritenuto che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività della pena sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo ( si veda pag.2 della sentenza impugnata). -Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023