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Ordinanza — n. 21229/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding false declarations to public officials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different legal characterization of false statements made to railway police, but the court found the arguments generic and repetitive of those already rejected in lower courts. The decision relied on established jurisprudence that such statements constitute false declarations to a public official when recorded in an official report.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 496 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, and fail to provide a specific argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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false declarations public official inadmissible appeal generic grounds appeal repetitive arguments railway police report procedural costs criminal appeal cassation false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
-Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod.
Art. 496 cod. pen.
pen nel reato di cui all'art. 496 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
pen e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
artt. 495 cod. pen
art. 495 cod. pen
-Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod.
art. 131 bis cod.pen
pen e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 Rv. 262667
pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico ( Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 Rv. 262667).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SAVERIO nato a CERIGNOLA il 28/12/1961 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Giordano Saverio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 13 luglio 2022 che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 13 luglio 2020 per il reato di cui agli artt. 495 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. -Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico ( Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014 Rv. 262667). - Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 495 cod. pen nel reato di cui all'art. 496 cod. pen e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

è anch'esso generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 DEPO I T:1 T\ onsigliere estensore v '00-es