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Ordinanza — n. 21226/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for tax fraud due to lack of admissibility and generic sentencing challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the conviction's reasoning and the excessive sentence, but the court found the first ground to be a substantive merit critique and the second to be too generic. The court ruled that sentencing reviews are limited to cases where the decision lacks logical adherence to statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal challenging the reasoning of a criminal judgment is inadmissible if it merely criticizes the substantive outcome, while a challenge to the sentence is barred unless the decision violates logical principles or statutory requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility substantive merit review sentencing proportionality logical coherence standard tax fraud conviction inchiesta per falsità atti falsa testimonianza falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOOBOH TIMOTHY nato il 30/12/1982 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Okooboh Timothy ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 13 settembre 2022 che- per quanto di interesse- ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 24 luglio 2020 in sede di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità risulta manifestamente infondato perché completamente versato in fatto risolvendosi in censure nel merito non valutabili in sede di legittimità; -Ritenuto il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena risulta generico e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza di questa Corte non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (si veda pag.2 della sentenza impugnata). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Pres